La disciplina di favore prevista dalla procedura della voluntary disclosure, sia con riguardo al raddoppio dei termini che alla determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (ad esempio, gli Stati Uniti). E’ stato uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 27/E del 23 luglio scorso. La circolare ha anche chiarito che i contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso.
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Voluntary disclosure: chiarito l’ambito della procedura
28 Luglio 2015 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
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