Le schede carburanti devono essere compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dall’esercente dell’impianto di distribuzione per poter permettere la detrazione dell’’Iva assolta sull’acquisto del carburante destinato ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa. Il rispetto del requisito della firma è fondamentale, in quanto la firma ha funzione di convalida del rifornimento e, pertanto, è elemento essenziale senza il quale la scheda non può assolvere alle finalità previste dalla legge. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16338 del 17 luglio 2014.
Scheda carburante: per la detrazione Iva è necessaria la firma
1 Agosto 2014 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
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