I contribuenti che hanno iniziato l’attività tra il 1° gennaio 2015 ed il 28 febbraio 2015, scegliendo quindi il proprio regime fiscale senza sapere che si sarebbe riaperta la possibilità di accedere al regime dei minimi (sopraggiunta dal 1° marzo 2015 con l’entrata in vigore della Legge n. 11/2015 di conversione del Decreto "milleproroghe" – D.L. n. 192/2014) hanno tempo fino al 22 agosto (o eventualmente fino al termine per la liquidazione Iva successiva, se la stessa cade dopo tale termine) per apportare le rettifiche degli eventuali documenti emessi con Iva. E’ quanto ha previsto la Risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015, che ha chiarito come tali contribuenti possano comunque fruire del regime dei minimi. In particolare, la risoluzione ha chiarito che, ai fini della validità dell’opzione, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente fin dall’inizio dell’anno ed il contribuente è poi tenuto a comunicare l’opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Di conseguenza, il contribuente che non abbia potuto manifestare nel modello di inizio attività A/7 l’opzione, potrà comunque avvalersene dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (UNICO 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva e questo vale anche per coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 prima del 1° marzo 2015. Intanto, entro il 22 agosto 2015 (o eventualmente entro il termine della liquidazione Iva successiva, se la stessa cade dopo tale termine), deve rettificare i documenti emessi con IVA.
Regime dei minimi, rettifiche documenti entro il 22 agosto
7 Agosto 2015 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
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