La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1735 del 28 gennaio 2014, ha chiarito che il costruttore di un edificio che vende i box auto con atto separato e non contestuale a coloro che sono già proprietari degli appartamenti deve applicare l'aliquota IVA ordinaria. Per fruire dell'aliquota agevolata, invece, è necessario che il contribuente dimostri che le pertinenze siano state costruite sin dall'origine assieme agli appartamenti (vincolo di pertinenzialità) o fossero previste da uno specifico programma di fabbricazione per aree urbane del Comune.
Pertinenza con IVA 22% se venduta con atto separato
12 Febbraio 2014 in Notizie FiscaliFonte: Cassazione.net
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Auto disabili: la documentazione per l’agevolazione IVA entro l’anno dall’acquisto
- Ecotassa: dovuta per i veicoli usati acquistati in UE e poi immatricolati in Italia
- Assemblee societarie: Assonime si pronuncia su modifiche al Milleproroghe
- altri...
Normativa
- Dichiarazione Società di Persone 2021: approvato il modello con le relative istruzioni
- Quadro RR 2020 Commercianti e Gestione separata: istruzioni
- Malattia e maternita 2020 per dipendenti e autonomi
- altri...
Speciali
- Tassa annuale vidimazione libri sociali 2020 entro il 16 marzo
- Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate
- Assegni nucleo familiare 2021: tabelle in vigore, come fare domanda
- altri...