Con la Risoluzione n. 43/E del 23 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo“1847”, da indicare nel modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% da parte di coloro che hanno svolto attività occasionale di noleggio o locazione di imbarcazioni e navi da diporto ed hanno optato per il regime di tassazione sostitutivo. Chi svolge tale attività per non più di 42 giorni complessivi, infatti, può assoggettare i relativi proventi ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, da versare entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, costi e spese sostenute relative all’attività di noleggio non sono detraibili né deducibili.
Noleggio occasionale di unità da diporto, istituito il codice tributo
24 Aprile 2014 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
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