L’imprenditore che non versa l’Iva perché ha pagato lo stipendio dei dipendenti non risponde del reato di omesso versamento in quanto si tratta di un caso di forza maggiore. A fornire questa interpretazione è il Tribunale di Roma, Sez. VI penale, con la sentenza 105/2014. Nella fattispecie esaminata l’imprenditore non aveva adempiuto al pagamento dell’Iva in quando l’impresa attraversava un momento di forte crisi di liquidità. Il giudice ha accertato che l’imprenditore ha cercato di reperire le risorse necessarie per adempiere all’obbligo tributario, infatti egli ha sia acceso mutui ponendo a garanzia i propri beni personali, sia ha chiesto alle Entrate un’anticipazione, non concessa, della rateizzazione del debito. Perché lo stato di crisi dell’impresa rappresenti una causa di forza maggiore è necessario che la crisi dipenda da fattori esterni alla condotta dell’imprenditore, e che quest’ultimo tenti di fronteggiare la crisi con tutti i rimedi possibili. Nel caso di specie, sono stati ritenuti sussistenti entrambi gli elementi.
La causa di forza maggiore esclude il reato di omesso versamento Iva
18 Febbraio 2014 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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