Con la Risoluzione n. 28/E del 12 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, alle nuove ordinanze di inammissibilità dell’appello (articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile), introdotte dalla Legge n. 134/2012 nell’ambito dei procedimenti civili. In particolare, viene precisato che tali ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello sono soggette all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 del Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – Tur) e 8 della tariffa, parte I, allegata allo stesso Tur.
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Imposta di registro fissa per le ordinanze di inammissibilità d’appello
14 Marzo 2014 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
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