In via generale, le esportazioni "indirette" con trasporto a cura del cessionario non residente non sono assoggettate a Iva nel caso in cui i beni escano dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna allo stesso (articolo 8, primo comma, lettera b), Dpr 633/1972). Se non è provata l’esportazione o qualora la stessa avvenga oltre i 90 giorni dalla data di cessione della merce, il contribuente, per non incorrere nella sanzione pari al 50% del tributo (articolo 7, comma 1, Dlgs 471/1997), è tenuto a regolarizzare l’operazione versando l’imposta entro i successivi 30 giorni. Ora le Entrate, con la Risoluzione n. 98/E del 10 novembre 2014, hanno precisato che tali cessioni all’esportazione sono non imponibili IVA anche se il bene esce dal territorio doganale dell’Unione europea dopo il decorso del termine di 90 giorni purché, ovviamente, sia opportunamente documentato il trasporto o la spedizione dello stesso al di fuori della Comunità. L’eventuale imposta nel frattempo versata potrà essere recuperata mediante emissione di nota di credito o richiesta di rimborso. Led Entrate si sono così adeguate alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19.12.2013 relativa alla causa C-563/12.
Esportazioni indirette: niente IVA anche se escono dall’UE dopo i 90 giorni
11 Novembre 2014 in Notizie FiscaliFonte: Agenzia delle Entrate
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