Con la Risoluzione n. 99/E dell’11 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta interpretazione dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, che consente il rimborso o l’utilizzo in compensazione delle eccedenze Iva trimestrali. Con la presentazione del modello IVA TR, il contribuente esprime la propria volontà in ordine all’utilizzo delle eccedenze di credito IVA infrannuale. Prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza, il contribuente ha facoltà di rettificare o integrare tale scelta, mediante presentazione di una nuova istanza nella quale andrà barrata l’apposita casella “correttiva nei termini” (cfr. istruzioni al modello TR). Non esiste, comunque, alcuna norma che sancisca il principio dell’immodificabilità della scelta operata dal contribuente con la presentazione del modello TR. Per le Entrate, quindi, la facoltà di rettificare il modello TR, validamente e tempestivamente presentato ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. n. 542 del 1999, deve essere concessa anche una volta decorso il termine di presentazione della “correttiva nei termini” (ossia, l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento). In particolare, il contribuente può variare la scelta operata anche oltre i termini di presentazione del modello TR, chiedendo l’utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso, previa verifica con l’ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento. Nel caso di avvenuta validazione della disposizione di pagamento la rettifica non è consentita.
Eccedenza Iva infrannuale: modificabile la prima scelta
12 Novembre 2014 in Notizie FiscaliFonte: Agenzia delle Entrate
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