Con la Risoluzione n. 92/E del 20 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla trasformazione delle imposte anticipate (Dta) in crediti, in particolare con riferimento alle attività realizzate nel periodo ante-liquidazione e alla svalutazione dei crediti. Le Entrate hanno precisato che, in caso di liquidazione volontaria infrannuale, l’iscrizione nel rendiconto sulla gestione degli amministratori delle imposte anticipate (Dta) è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro trasformazione in credito d’imposta. È, infatti, indispensabile iscriverle a fronte di un componente negativo deducibile in più periodi d’imposta. Le variazioni in diminuzione, corrispondenti alla quota delle svalutazioni dei crediti pregressi, potranno essere dedotte fiscalmente per quote costanti secondo quanto prevede l’articolo 106 del Tuir.
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Dta: per la trasformazione in crediti iscrizione nel rendiconto non sufficiente
22 Ottobre 2014 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
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