È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio scorso il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 13 luglio 2015 che fissa le modalità di compensazione, per il 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione. L’articolo 1 del decreto, in particolare, stabilisce che le disposizioni previste dal decreto 24 settembre 2014 (recante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione») si applicano, con le medesime modalità, anche per il 2015, con riferimento alle cartelle notificate entro il 31 dicembre 2014. I contribuenti potranno, quindi, compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
FISCO » Accertamento e riscossione » Accertamento e controlli
Crediti verso PA, possibile la compensazione con i debiti iscritti a ruolo fino al 2014
4 Agosto 2015 in Notizie FiscaliFonte: Gazzetta Ufficiale
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Crediti a rimborso, la compensazione è bloccata fino al 30 aprile
- Pignoramento beni: il funzionario di riscossione può accettare il pagamento dal debitore
- I ratei annuali degli elementi reddituali pluriennali diventano contestabili nel merito
- altri...
Normativa
- Invito al contraddittorio obbligatorio dal 1° luglio 2020: l’Agenzia chiarisce
- Notifica avvisi di accertamento e termini di pagamento al tempo del Covid-19
- Stop termini inviti alla regolarizzazione fiscale o di documenti integrativi
- altri...
Speciali
- Le cause di esclusione ISA 2021
- Avvisi bonari in arrivo senza sanzioni
- Detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti: ancora incertezza
- altri...