E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 di ieri 11 novembre il decreto del ministero dell’Economia 27 ottobre 2015. Il decreto prevede l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che esercitano «prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione». L'esonero si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. L’obbligo è disciplinato dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale prevede appunto che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi «per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero delle scontrino fiscale». Di conseguenza, non sarà più necessario documentare fiscalmente gli incassi per le prestazioni di servizi di tlc ovvero di servizi televisivi rese in particolare a contribuenti privati.
Certificazione corrispettivi, esonero per servizi di tlc o pay-tv
12 Novembre 2015 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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