Con la Circolare n. 34/E pubblicata ieri 22 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti dai CAF sulla dichiarazione precompilata, in particolare sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo. Le Entrate precisano, in particolare, che è il 23 luglio 2015 (come da proroga stabilita dal Dpcm del 26 giugno 2015) il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente ed è sempre da questa data, quindi, che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività. Viene anche precisato che, nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e non anche imposte e interessi, purché il versamento venga effettuato entro la stessa data. Rimane fermo che, se il modello rettificativo venga presentato per correggere un 730 originario presentato tardivamente, ossia dopo la scadenza del 23 luglio, sarà dovuta anche la sanzione per la ritardata presentazione dello stesso.
FISCO » Dichiarativi » Dichiarazione 730
730 precompilato: ancora chiarimenti
23 Ottobre 2015 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Precompilata 730 e Modello redditi persone fisiche 2021 dal 10 maggio
- Dichiarazione redditi 2021 e credito d’imposta canoni di locazione non percepiti
- Precompilata e spese scolastiche: modalità e tempi per invio dati da parte delle scuole
- altri...
Normativa
- Dichiarazione 730/2021: il Modello definitivo con relative istruzioni
- 5 per mille: le nuove modalità di iscrizione in Gazzetta Ufficiale
- Invio delle dichiarazioni: tra gli intermediari anche le società tra avvocati
- altri...
Speciali
- Credito imposta negoziazione e arbitrato:come fruirne nella dichiarazione 2021
- La detraibilità delle spese scolastiche nel 2021
- Riduzione del cuneo fiscale: a chi spetta e quanto
- altri...